Non solo leggi ad personam ma ad personas
Aldo Ferrara e Giovanni Grasso. Con l’informale espressione legge ad personam s’intende una legge (o atto avente forza di legge) che si ritiene sia stata realizzata mirando specificamente al raggiungimento di determinati effetti favorevoli (o sfavorevoli) per una singola e individuata persona o ristretto gruppo di soggetti, nonostante possa essere formulata, apparentemente, in modo generale. La locuzione, mutuata dal latino, è entrata nell’uso comune tramite il gergo politico e giornalistico.
Dal punto di vista giuridico, salvo i casi in cui vengano dichiarate incostituzionali, le cosiddette sono degli atti normativi formalmente legittimi, anche se di dubbia correttezza sotto il profilo etico e deontologico, non in diretto contrasto con i fondamentali principi di generalità e astrattezza del diritto. Va notato che tali leggi sono sul crinale scivolosissimo non solo del conflitto d’interesse, sul quale vige una normativa imprecisa ed incerta, ma sul più consistente reato d’interesse privato. Ricostruiamone la cronistoria.
Alcuni costituzionalisti hanno anche definito legge “ad coalitionem” la legge elettorale del 2006 che, data la morfologia delle formazioni politiche all’atto delle elezioni governative, si riteneva dovesse permettere ai partiti della coalizione di centrodestra di ottenere un numero di seggi fortemente superiore rispetto a quanto sarebbe avvenuto con la precedente normativa.
Esistono altre forme d’applicazione delle leggi ad personam?
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