I Costituzionalisti italiani impugnano il Regolamento per l’abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari

Presidente Associazione Italiana CostituzionalistiValerio Onida (Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti). Il direttivo dell’associazione italiana dei costituzionalisti, esaminato il testo del D.M. 7 giugno 2012 – che approva il regolamento sui criteri e parametri per la valutazione dei candidati e sulle modalità di accertamento della qualificazione dei commissari ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari – ha rilevato, a prescindere da ogni altra considerazione di merito, un palese vizio di illegittimità e di irragionevolezza che inficia il disposto dell’allegato B (Indicatori di attività scientifica non bibliometrici), applicabile ai settori dell’area 12. In esso infatti si introduce fra gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici, che condizionano la valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva (n. 4, lettera b; n. 7, lettera b), il numero di articoli pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti il bando su “riviste appartenenti alla classe A” (n. 3, lettera b; n. 6, lettera b), secondo la suddivisione effettuata dall’ANVUR anche avvalendosi dei gruppi di esperti della valutazione della qualità della ricerca e delle società scientifiche nazionali (n. 2, lettera a). In tal modo si fa dipendere la valutazione della qualità della produzione scientifica da un elemento estrinseco (“classe” di appartenenza delle riviste su cui sono comparsi gli articoli) definito ora per allora e con effetto retroattivo, riferendosi la produzione scientifica da valutare ai dieci anni precedenti la indizione della sessione di abilitazione, ma essendo previsto che solo ora sia effettuata la suddivisione delle riviste. Tale disciplina appare lesiva dei principî di eguaglianza e ragionevolezza, nonché del principio di affidamento legittimamente sorto nei soggetti “quale principio connaturato allo stato di diritto” (cfr., ex multis, Corte cost., sentt. n. 206 del 2009; n. 156 del 2007). Il direttivo ha pertanto deliberato di impugnare il D.M. in questione nella parte in cui, attraverso le previsioni dell’allegato B, introduce il predetto indicatore con efficacia retroattiva, auspicando che la medesima iniziativa giudiziaria possa essere adottata d’intesa anche con altre società scientifiche dell’area 12.