Un Garante per l’Ateneo di Siena

images2Si rende necessaria una modifica di Statuto sull’istituzione della figura del Garante che tuteli, d’ufficio o su istanza, i diritti dei dipendenti e vigili sull’attività dell’Ateneo. Di seguito viene riportata la formulazione dell’articolo sulla nuova figura.
1. Viene istituita la figura del Garante d’Ateneo con il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei dipendenti e di vigilare affinché l’attività dell’Università e della sua amministrazione si svolga nel pieno rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e sia improntata a criteri di correttezza, trasparenza ed equità.
2. Il Garante d’Ateneo ha il compito di tutelare, d’ufficio o su istanza, chiunque, facente parte della istituzione universitaria, si possa ritenere danneggiato da carenze, disfunzioni, ritardi ed omissioni in atti e comportamenti dell’Università.
3. Il Garante svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
4. Il Garante d’Ateneo è designato dal Presidente della Corte d’Appello, competente per territorio, tra i magistrati a riposo, è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni e non può essere confermato. L’attività del Garante è disciplinata nel Regolamento generale di attuazione dello Statuto.
Pubblicato su: il Cittadino Oggi, 24 febbraio 2006.

“Mobbing” e riflessi economici negli enti pubblici

Scrivevo nella lettera di candidatura a rettore che la prima, delle emergenze da affrontare, è quella “Sulla questione morale e i diritti negati”. La mancanza di senso delle istituzioni e della legalità, la rinuncia degli organi di governo ad esercitare le proprie prerogative, sono tutti fattori che rendono precaria la condizione democratica dell’Università e ne favoriscono gli squilibri, a danno degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e dei docenti, specialmente di quelli meno protetti. Queste condizioni generano situazioni d’illegalità, con pressioni e supplenza decisionale da parte di singoli o gruppi. Il continuo manifestarsi di conflitti d’interesse e di competenze e di regole ad personam sono elementi idonei a creare un regime d’ingovernabilità non più tollerabile.
Per la sezione “diritti negati” cominciamo a riflettere su una interessantissima sentenza della terza sezione centrale della Corte dei Conti riguardante i danni da mobbing negli enti pubblici. La tutela del lavoratore, e quindi il rimborso, che si traduce in un danno erariale, «deve avere diretti riflessi economici sul patrimonio del funzionario, protagonista di un comportamento illecito».
Per leggere l’articolo: danni da mobbing.