Si rende necessaria una modifica di Statuto sull’istituzione della figura del Garante che tuteli, d’ufficio o su istanza, i diritti dei dipendenti e vigili sull’attività dell’Ateneo. Di seguito viene riportata la formulazione dell’articolo sulla nuova figura.
1. Viene istituita la figura del Garante d’Ateneo con il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei dipendenti e di vigilare affinché l’attività dell’Università e della sua amministrazione si svolga nel pieno rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e sia improntata a criteri di correttezza, trasparenza ed equità.
2. Il Garante d’Ateneo ha il compito di tutelare, d’ufficio o su istanza, chiunque, facente parte della istituzione universitaria, si possa ritenere danneggiato da carenze, disfunzioni, ritardi ed omissioni in atti e comportamenti dell’Università.
3. Il Garante svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
4. Il Garante d’Ateneo è designato dal Presidente della Corte d’Appello, competente per territorio, tra i magistrati a riposo, è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni e non può essere confermato. L’attività del Garante è disciplinata nel Regolamento generale di attuazione dello Statuto.
Pubblicato su: il Cittadino Oggi, 24 febbraio 2006.
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