Con le proroghe è iniziato lo smantellamento della riforma universitaria

Quelle poltrone eterne nelle università, intervenga Profumo (da: Il Sole 24 Ore, 4 aprile 2012)

Antonella Arena. Siamo un gruppo di docenti dell’università di Messina. Vogliamo esprimere il nostro accordo con l’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore lunedì 2 aprile con il titolo Comma dopo comma la proroga dei rettori diventa eterna. Il servizio ha finalmente posto in luce il grave vulnus al rispetto della legalità e della democrazia che si sta creando in molte università italiane. L’inerzia mostrata dai vertici di parecchi atenei nel recepire le norme della legge 240/10 che riguardano la decadenza e il rinnovo delle cariche accademiche – rettori in primis – appare una strategia mirata unicamente a preservare la propria posizione di potere. Interpretazioni inverosimili sul “momento di adozione dello statuto, di cui ai commi 5 e 6” della legge 240/10, e sui limiti delle proroghe concesse a presidi di facoltà, coordinatori di corsi di laurea e direttori di dipartimento, mortificano i principi stessi di rappresentanza e partecipazione democratica nelle nostre università.

Non bisogna certo essere esperti di diritto amministrativo per intendere che: il comma 9 dell’art. 2 della legge 240/2010 nella parte in cui recita, individua temporalmente il momento dell’adozione nella fase di prima adozione (vedasi commi 5 e 6) del nuovo statuto da parte degli organi accademici. L’aggiunta delle parole “organi monocratici” al primo periodo del comma 9 dell’art. 2 della Legge Gelmini (si veda il Dlg 5/2012, semplificazioni) si riferisce alla decadenza e non certo alla proroga degli stessi. È chiaro che in una legge che prevede il rinnovo di cariche deve essere esplicitato che i mandati vecchi ancora in essere devono decadere al momento del rinnovo se non si vogliono creare sovrapposizioni di cariche accademiche. Le proroghe degli organi monocratici rimangono normate dallo stesso comma 9 che pone precisi limiti recitando «gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto», riferendosi agli organi validamente in carica e non a quelli surrettiziamente prorogati. Vorremmo che il ministro Profumo prendesse una ferma presa di posizione che segni una netta discontinuità rispetto al passato a difesa della legalità e della democrazia nelle università italiane.